Art. 2.
(Ordini di allontanamento
dalle zone a protezione rafforzata).

      1. Gli ufficiali e gli agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della polizia municipale possono ordinare l'allontanamento dalle zone a protezione rafforzata dei soggetti già condannati o sottoposti ad indagini per reati contro la persona, contro il patrimonio o in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, che

 

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si introducono ovvero si trattengono senza giustificato motivo nelle medesime zone.
      2. L'inosservanza dell'ordine di cui al comma 1 è punita con l'arresto fino a tre mesi.