1. Gli ufficiali e gli agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della polizia municipale possono ordinare l'allontanamento dalle zone a protezione rafforzata dei soggetti già condannati o sottoposti ad indagini per reati contro la persona, contro il patrimonio o in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, che